Pubblicato sul periodico giuridico Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, Roma, 1995, n. 2, 34 ss. Pubblicato su A&B per gentile concessione dell'autore.
Musica non vuol dire solo ascolto, bravi solisti, ottimi gruppi o magari gruppi meno buoni, tecnica, emozioni ecc ... musica è anche diritto d'autore e comunque musica è anche diritto e legge. Lungi da noi il voler addentrarci nei meandri di situazioni in cui spesso non è solo una pura questione di diritto ma spesso si tratta di questioni attorno cui ruotano interessi che hanno più a che vedere con il puro business che con l'arte, però vogliamo pubblicare, grazie al Dott. Gianluca Livi, da qualche giorno nostro gradito collaboratore, alcuni articoli che provano a spiegare come funzionano le attuali leggi vigenti nel nostro paese. Si tratta magari di testi forse un pò "tecnici" ma che possono essere utili sia a chi vuole saperne di più, sia a chi da "addetto ai lavori", legale, artista ecc ... vuole provare a trovare notizie utili, sperando sempre di contribuire ad allargare l'orizzonte delle fonti di conoscenza ed informazione, concetto basilare per vivere in un paese libero.
- Siragusa Salvatore (Responsabile A&B) -
- PREMESSA -
Il decreto legislativo del 16 novembre 1994, n. 685, introduce e modifica alcuni articoli della legge sul diritto d’autore, chiarendo alcuni concetti ivi espressi in modo non sempre chiarissimo In questa sede ci occuperemo solo di due aspetti del vasto campo cui il diritto d’autore si riferisce e trova applicazione:
a) il noleggio dei compact disc;
b) la produzione illecita di bootleg.
L’autore dell’opera rende un servizio alla società comunicandole il contenuto ideale dell’opera, trasposizione di una molteplicità di sentimenti, ansie, aspirazioni, gioie. La disciplina del diritto d’autore va guardata in funzione di tale interesse collettivo che si realizza sia attraverso il riconoscimento del diritto d’autore, sia paradossalmente, attraverso norme limitative del contenuto e dell’esercizio di tale diritto. Mentre per gli altri diritti, la violazione che altri effettuano limita o impedisce l’esercizio del diritto stesso da parte del titolare, nel caso diritto d’autore, tale violazione non comporta affatto l’indisponibilità per il titolare del diritto di disporre del bene o del diritto relativo.
Un problema fondamentale “che si pone per le opere dell’arte figurativa è quello del collegamento che si determina tra corpus mysticum e corpus mechanicum. Tale collegamento, per le altre categorie di opere dell’ingegno non è, di regola, tale da impedire un’autonoma ed indipendente circolazione dell’opera in quello che è il suo contenuto intellettuale o il suo supporto materiale, e ciò perché l’opera (corpus mysticum) trascende la materia che la contiene e può essere trasfusa in altro supporto (libro, disco, ecc.). Nel caso delle opere della arti figurative il collegamento si manifesta in maniera più stretta (...). Questo maggior collegamento può verificarsi o perché il supporto abbia la preminente o esclusiva finalità di servire come mezzo di riproduzione della creazione (es: stampo, calco, rame inciso per la riproduzione dell’opera), o perché l’oggetto materiale incorpori la creazione e sia essenziale ai fini dell’esistenza di questa in quanto ne costituisce l’unica estrinsecazione in forma materiale” (1).
L’opera protetta, trascende il corpus mechanicum in cui è incorporato, cosicché di essa è possibile riprodurre più esemplari, ed effettuarne plurime utilizzazioni da parte di più soggetti.
L’autore quindi conserva di regola la disponibilità dell’opera (fatta esclusione per il caso in cui si tratta di opera in unico esemplare che gli sia stata sottratta), tuttavia, a causa dell’utilizzazione fatta dal terzo in violazione del diritto, subisce una illecita concorrenza alla utilizzazione normale dell’opera, venendo a mancare all’autore la possibilità di trarre dall’opera quelle utilità economiche di cui essa sia capace e che gli spetterebbero in ragione dell’esclusività del suo diritto (2).
Il diritto d’autore è rappresentato da quel complesso di diritti che l’ordinamento giuridico attribuisce a chi sia riconosciuto autore di opere di ingegno di carattere creativo che appartengano alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia, secondo l’art. 2575 cod. civ., il modo o la forma di espressione. Occorre che l’opera abbia un merito, sia pure modesto, in quanto, altrimenti non avrebbe il valore creativo che giustifica la protezione. Inoltre è necessario che l’opera abbia una destinazione specifica di rappresentazione intellettuale, diretta ad una comunicazione al pubblico(3). L’opera dell’ingegno deve essere il risultato di un’attività di carattere creativo e non di un qualunque lavoro intellettuale. Altro requisito dell’opera è l’appartenenza di essa ad uno dei campi dell’arte o della cultura indicati dall’art. 1 della legge 633/41: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia.
(1) FABIANI, Il diritto d’autore, Trattato di diritto privato, XVIII, UTET, 1987, 127 ss.;
(2) Per un approfondimento in materia vedere; PINNA, Depenalizzazione e difese penali del diritto di autore, in Dir. autore, 1982, n. 2; PIOLA-CASELLI, Diritto d’autore, commento alla legge 22-04-41, n. 633, Torino, 1943; FABIANI, Il diritto d’autore, Trattato di diritto privato, UTET, 1987, 172 ss.; SORDELLI, L’opera dell’ingegno, Milano, 1954;
(3) FABIANI, Il diritto d’autore, op. cit.; in ciò si distingue il diritto d’autore dalla privativa industriale che ha per destinazione specifica l’attuazione del ritrovato;