Pubblicato sul periodico giuridico Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, Roma, 1995, n. 2, 34 ss. Pubblicato su A&B per gentile concessione dell'autore.
- NOLEGGIO DI CD -Avallando la tesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione ed in applicazione di una direttiva CEE (1) di pochi anni fa, il decreto legislativo risolve il problema del noleggio dei compact disc, argomento di tante polemiche negli ultimi tempi. La predetta sentenza ha stabilito che il diritto di vendere o mettere in vendita compact disc non comprende il noleggio. Inoltre, premesso che l’autore ha il diritto esclusivo all’utilizzazione economica dell’opera in ogni forma e modo, ha affermato che tra tali modi di utilizzazione è compreso quello di noleggio, che è distinto ed autonomo rispetto al diritto esclusivo di commercio. Secondo tale sentenza, “colui che legittimamente commerci opere registrate su apparecchi meccanici, qualora abusivamente le noleggi, commette il reato di cui all’art. 171 lett. c) legge 633/41 (2). Infatti, tale fattispecie - che incrimina varie condotte alternative, tra cui la riproduzione, la trascrizione, la diffusione, la vendita abusiva di opere altrui - conclude l’indicazione delle condotte vietate con l’espressione “pone altrimenti in commercio”, che, per la sua funzione generalizzante, opera come formula di chiusura della fattispecie che così si salda con i singoli diritti, previsti per ogni categoria di opere, tra i quali, per le opere del genere qui considerato, vi è appunto il noleggio” (3).
Il decreto legislativo, confermando tale direzione, definisce molto accuratamente il diritto di noleggiare (4), per il quale bisogna intendere la “cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto” (5).
Con il termine noleggio si indicano, nel linguaggio comune e commerciale, molteplici fattispecie di rapporti giuridici non sempre riconducibili ad una categoria unitaria. In senso empirico con il termine noleggio si intende la locazione di cose mobili in generale e più in particolare, quei rapporti di godimento dietro corrispettivo di beni mobili di scarso o limitato valore e per un lasso di tempo generalmente breve. Da un punto di vista più tecnico, invece, per noleggio si intende quel contratto tipico avente ad oggetto la nave e l’aeromobile e distinto dagli altri contratti, pure essi tipici, della locazione di nave e di aeromobile del trasporto marittimo ed aereo. Il termine “locazione” è usato nel diritto della navigazione per indicare un contratto di locazione d’opera. Rientra nei contratti di utilizzazione della nave ed è regolato dagli art. 384-395 cod. nav.. Singolarmente la giurisprudenza nega la configurabilità di un noleggio terrestre (automobili con autista, pullman per escursioni, ecc.) a immagine di quello marittimo, e regolato dalle norme del contratto d’opera anziché da quelle della locazione. Essa considera infatti la prestazione dell’autista come strumentale rispetto all’utilizzo della cosa, ininfluente sulla natura del contratto.
Il decreto legislativo di cui ci occupiamo estende il numero dei titolari del diritto di noleggio, aggiungendo alla figura dell’autore, già prevista dalla precedente legge, quelle dell’esecutore esecutore o interprete e della casa discografica (da notare che il decreto legislativo pur indicando concetti diversi parla indistintamente di “diritto esclusivo di noleggio” e di “diritto esclusivo di autorizzazione al noleggio”).
Unitamente al diritto esclusivo di noleggio, il decreto legislativo disciplina e definisce il diritto esclusivo di dare in prestito, che “ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi” da quelli relativi al diritto di noleggio, cioè, diversi dal beneficio economico o commerciale diretto ed indiretto.
Per avere noleggio, dunque, la legge richiede la sussistenza di un effettivo vantaggio (e non di uno scopo di lucro in quanto, per esempio, il risparmio - che non è un lucro - è altresì un beneficio economico).
L’esclusività sta nel fatto che il diritto di noleggiare può essere esercitato solamente dai titolari, i quali hanno il potere esclusivo di autorizzare o di vietare l’attività di noleggio.
Infine, per una migliore chiarificazione della materia, il decreto legislativo ribadisce un concetto già introdotto dalla sentenza della Cassazione: i diritti e i poteri di esclusività del noleggio, non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere. Ciò vuol dire, in termini pratici, che il commerciante non è autorizzato ad effettuare attività di noleggio delle opere con il semplice acquisto del CD dalla casa produttrice o, come più comunemente avviene, dalla casa fornitrice, ma che deve ricevere un’esplicita autorizzazione in tal senso dai titolari di tale diritto.
L’autore può manifestare consenso o diniego attraverso la SIAE, la Società Italiana Autori ed Editori che si rende portavoce di tutti i diritti degli autori (e non solo del diritto di noleggio) mentre l’esecutore e la casa discografica, generalmente, esprimono contestualmente la loro eventuale autorizzazione (6) attraverso l’IMAIE, l’Istituto Mutualistico Artisti, Interpreti ed Esecutori.
Anche il prestito che determinati enti e associazioni, pubbliche o private, effettuano a scopo di promozione culturale e di studio personale è disciplinato. Tale prestito, solo se effettuato da biblioteche e discoteche dello Stato e di enti pubblici, non è soggetto ad alcuna autorizzazione da parte dei titolari del diritto, ai quali, per altro, non è dovuta alcuna remunerazione.
La legge, però, è stata immediatamente aggirata con due geniali scappatoie, da tempo ormai messe in pratica, nel caso di diniego dell’autorizzazione da parte dei titolari del diritto; la prima è l’applicazione in termini pratici della vendita con patto di riscatto (7) con la quale il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà sulla cosa venduta previa dichiarazione di riscatto (compilata nei termini e nelle forme di cui agli art. 1501 e 1503 c.c.) e la restituzione del prezzo e delle spese nella misura fissata dall’art. 1502 c.c.. Il patto di riscatto, che introduce nella vendita una condizione risolutiva (perchè cancella gli effetti della vendita) e potestativa (perchè dipende dalla volontà del venditore) produce l’immediato ritorno della proprietà del bene, alla scadenza del termine stabilito, senza bisogno di un’apposita manifestazione di volontà del compratore e anzi, eventualmente, anche contro la sua volontà. In altre parole il venditore riacquisisce il CD venduto mediante la restituzione di un prezzo di poco inferiore a quello di vendita (generalmente dalle duemila alle tremila lire).
Il secondo stratagemma adottato per aggirare le norme sul noleggio è dato da una vendita del CD e la sua successiva riacquisizione come materiale usato, così ricomprandolo a poco meno del prezzo di vendita (8).
In conclusione è bene precisare che tale decreto legislativo, tutelando tutti i diritti d’autore, per cui anche i diritti di opere letterarie, cinematografiche o dell’arte figurativa, mira a colpire non solo le attività di noleggio di compact disc, ma tutte le attività analoghe non autorizzate, come, per esempio, quella di video-noleggio che, soprattutto negli ultimi anni, ha rappresentato una crescente e cospicua risorsa economica (anche se bisogna dire che, mentre per i produttori di compact disc c’è una tendenza restrittiva, atta a scongiurare lo sviluppo dell’attività del noleggio, nell’ambiente cinematografico vi è la tendenza ad agevolarlo ed a sostenerlo in quanto, date le caratteristiche del settore, decisamente diverse da quelle dell’ambito discografico, il fenomeno del noleggio risulta essere molto più cospicuo e redditizio).
(1) Direttiva CEE n. 92/100 del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale. Recepimento 1 luglio 1994;
(2) Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
(3) Cass. Civ. Sez. III - 1 ottobre 1993, n. 1203, Rel. Violetti, Massimario Penale, 2, 1995.
(4) Sul diritto di noleggio: GALGANO, Diritto Privato, Cedam, 1993; TRIFONE, La locazione, in Trattato di diritto privato, XI, UTET, 537 ss.; UTET, 1987; SCOZZAFAVA, Il comodato, in Trattato di diritto privato, XII, UTET, 1987, 613 ss.; TABET, Nolo e noleggio, in Noviss. Dig. it.;
(5) Art 18 bis legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato dall’art. 2 D.L. 16 novembre 1994, n.685;
(6) Generalmente, anche se sono due soggetti distinti e a volte sono in contrasto tra loro, la casa discografica si rende portavoce anche dei diritti dell’esecutore che rappresenta, al quale lo lega un contratto di lavoro.
(7) Sul patto di riscatto più diffusamente vedere: VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1972, 570; CARPINO, La vendita con patto di riscatto, Trattato di diritto italiano, XI, UTET, 1987, 267 ss.;
(8) La vendita di materiale usato è regolarmente effettuata da molti commercianti, ma la valutazione che tale materiale usato subisce è decisamente bassa; generalmente si aggira intorno ad 1/3 del prezzo di copertina per poter poi effettuare la vendita a 2/3 del prezzo di copertina. Qui la situazione è molto diversa. La valutazione, che “maschera” un’attività di noleggio, non può essere di 1/3, bensì di un prezzo leggermente inferiore del prezzo al pubblico;