Alcune riflessioni sulla pirateria musicale
Parte 2: Noleggio di Compact Disc


Pubblicato sul periodico giuridico Rivista di Polizia. Rassegna di dottrina tecnica e legislazione, Santa Maria Capua Vetere, 2000, n. III-IV, 191 ss. Pubblicato su A&B per gentile concessione dell'autore.

Il d. lgs del 16 novembre 1994, n. 685, modificando la disciplina normativa del diritto d’autore e degli altri diritti connessi, risalente addirittura alla legge del 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi), mira a risolvere, tra gli altri, alcuni gravi problemi circa il noleggio e la produzione illecita di compact disc. Nel 1993, in un clima di crescente malessere nel circuito discografico, recepito da tempo anche dalla dottrina (7) - che aveva evidenziato la necessità di arginare il danno arrecato agli autori ed ai produttori discografici per effetto della consistente diminuzione di vendite dovuta alla pratica del noleggio - la Corte di Cassazione accolse integralmente le argomentazioni proposte dalla S.I.A.E. stabilendo che il diritto di vendere o di mettere in vendita compact disc, non comprende il diritto di noleggiare; inoltre, premesso che l’autore ha il diritto esclusivo all’utilizzazione economica dell’opera in ogni forma e modo, la Corte ha osservato che tra tali modi di utilizzazione è sicuramente compreso quello di noleggio, che è distinto ed autonomo rispetto al diritto esclusivo di commercio (8). In linea con questa sentenza, emessa con molta lungimiranza in un periodo di vuoto normativo (9), il d. lgs del 16 novembre 1994, n. 685, ha aggiornato la legge n. 633 del 1941, stabilendo che, colui che legittimamente commerci opere registrate su apparecchi meccanici, qualora abusivamente le noleggi, commette la contravvenzione di cui all’art. 171-quater. Tale articolo configura come reato, punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni, l’attività di noleggio di qualsiasi supporto fonografico, qualora tale attività non sia espressamente autorizzata dai titolari dei diritti. La novella, inoltre, estende a tre il numero dei titolari del diritto di noleggio, aggiungendo alla figura dell’autore, già prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, quelle dell’artista (art. 80) e della casa discografica (art. 72) (10). Lo stesso decreto legislativo, infine, definisce il diritto di noleggiare (11) (art. 18-bis), per il quale intende la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale, diretto o indiretto. La novella parla indistintamente di “diritto esclusivo di noleggio” e di “diritto esclusivo di autorizzazione al noleggio”, indicando, con entrambe le espressioni, l’esclusività dell’esercizio del diritto di noleggiare, spettante ai soli ed effettivi titolari, i quali hanno il potere, esclusivo appunto, di autorizzare o di vietare l’attività di noleggio.
Dei diritti esclusivi del noleggio, il titolare può disporre con l’autorizzare la vendita o la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere. Il legislatore, in sostanza, ha voluto riservare al titolare dei diritti ogni utilizzazione che abbia rilevanza economica, assegnandogli la possibilità di interdire ai terzi quelle attività che pregiudichino il libero godimento ed esercizio dei diritti sull’opera. Alla base del divieto dell’attività del noleggio delle opere musicali, in difetto del consenso degli aventi diritto, vi è, quindi, l’autonomia dell’esercizio di tale facoltà, attribuita dalla legge al titolare (12). Per effettuare attività di noleggio delle opere, quindi, il commerciante deve ricevere un’esplicita autorizzazione dai titolari di tale diritto, autorizzazione che non avviene in via automatica con il semplice acquisto del supporto.
Nel corso degli anni non sono mancate alcune ardite interpretazioni giurisprudenziali, particolarmente favorevoli al fenomeno del noleggio dei compact disc. Un caso molto interessante risalente al 1995 riguardava un esercizio commerciale di Genova che, anziché limitarsi a vendere al dettaglio, noleggiava, senza autorizzazione alcuna, i compact disc prodotti da una società. Il Presidente Istruttore del Tribunale di Genova, pronunciando su due ricorsi riuniti di identico contenuto proposti da alcune case discografiche, aventi ad oggetto l’inibitoria dell’attività di noleggio di compact disc, sollevò questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione. Egli sospettò che la normativa impugnata fosse in contrasto con i principi della libera iniziativa economica (art. 41 Cost.), della proprietà privata (art. 42 Cost.), del pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.) e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.). Sottolineò, a riguardo, che la musica in ogni sua forma e attraverso qualunque modo di riproduzione, fa parte a pieno titolo della cultura dell’individuo, ma soprattutto che è in contrasto con questa esigenza culturale una situazione anche normativa che costringe il singolo che voglia ascoltare un esecuzione musicale ad acquistare anziché, semplicemente (ed economicamente) noleggiare il supporto che ne contiene la registrazione. Da questa motivazione si evince il timore del giudice rimettente che il diritto esclusivo dell’autore in ordine al noleggio dell’opera, possa irragionevolmente menomare il diritto degli utenti allo sviluppo della persona umana e della cultura, che la Repubblica si è impegnata a promuovere (artt. 3 e 9 Cost), comporti la mortificazione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) o limiti i diritti dell’acquirente, senza peraltro assicurare la funzione sociale della proprietà privata (art. 42 Cost.)(13).
La Corte Costituzionale dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale (14). Lo sviluppo esponenziale che, a partire dalla fine degli anni ottanta, ha assunto il fenomeno speculativo del noleggio e della duplicazione dei supporti su cui vengono incisi brani musicali, ha condizionato il principio dell’esclusività di ogni diritto morale e di qualsiasi forma di utilizzazione economica in capo all’autore. Di fronte a questa situazione di particolare rilievo, il legislatore comunitario infatti, ha ritenuto di dover fornire opportuni indirizzi affermando, nella direttiva 92/100 CEE cui ha dato attuazione il d. lgs. del 16 novembre 1994, n. 685, che l’autore ha il potere di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi e precisando che i suddetti diritti e poteri, non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere. La Corte ha posto in rilievo come gli interessi dell’autore siano da ritenere prevalenti rispetto a quelli dei fruitori delle opere di cultura e degli operatori economici del settore, proprio perché il bilanciamento dei valori e degli interessi riferibili ai diversi soggetti non è trascurato ma è realizzato in ossequio ai principi costituzionali proclamati dagli artt. 33 Cost. (tutela della libertà dell’arte e della scienza), 42 Cost. (tutela della proprietà riferibile all’opera intellettuale), 35 Cost. (tutela del lavoro in tutte le sue forme ivi compresa la libertà di creazione intellettuale) e risulta finalizzato - mediante l’incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica - a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9 Cost.) (15). Un punto di particolare interesse fra i problemi sottoposti al giudizio della Corte è quello del cosiddetto “esaurimento del diritto d’autore” che il Tribunale di Genova aveva ritenuto possibile nei riguardi degli esemplari dei supporti già venduti dalle case discografiche (16). L’argomento si scontra con quello dell’indipendenza delle diverse facoltà patrimoniali dell’autore che discende direttamente dall’assoluto diritto dell’autore sulle sue opere. La stessa Corte Costituzionale aveva in passato ribadito la correttezza costituzionale di questo stesso principio per il quale il consenso dell’autore alla registrazione della sua opera su disco o altro apparecchio analogo, non comporta anche il potere di diffonderla per radio trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto d’autore (17). La sentenza della Corte si riferisce alla classica nozione di corpus mysticum dell’opera, il quale non viene acquisito implicitamente dal compratore del corpus mechanicum (18). L’acquirente di un esemplare dell’opera, nel caso di cui trattasi il compratore del compact disc, potrebbe quindi rivenderlo ma non noleggiarlo, diffonderlo o riprodurlo (nei limiti dell’uso privato), a meno di aver acquisito specificamente ed esplicitamente detti diritti (19).
Non sono tardate a manifestarsi alcune scappatoie, applicate da numerosi commercianti, miranti a nascondere un’attività di noleggio di supporti fonografici: la prassi di noleggiare compact disc sui quali gli stessi noleggiatori apponevano a chiare lettere il divieto di riproduzione; la vendita con patto di riscatto; la vendita con riserva di gradimento; la compravendita di compact disc usati; le associazioni culturali.
Riteniamo che l’avvertenza al pubblico da parte di colui che cede a titolo di noleggio compact disc, del divieto di riproduzione degli stessi, non esoneri da responsabilità ove l’attività di noleggio sia effettuata senza il consenso dell’autore e del produttore del disco.
La vendita con patto di riscatto è in realtà un metodo usato di rado, sebbene non sia di difficile applicazione: il venditore infatti, si riserva il diritto di riacquistare la proprietà sulla cosa venduta, mediante una semplice dichiarazione, che nel caso in riferimento può essere anche orale, con l’impegno di restituire il prezzo e le spese sostenute (20).
La vendita con riserva di gradimento, invece, prevista dall’art. 1520 cod.civ., non si perfeziona fino a che il potenziale acquirente non abbia effettivamente comunicato il proprio gradimento all’esercente. Fino a quel momento, il compact disc è trattenuto, non già in esecuzione del contratto di compravendita, ma solo in attesa di comunicare l’avvenuto gradimento. Alcune clausole riscontrate dagli investigatori nell’applicazione dei due negozi, ne hanno svelato il carattere fraudolento. La prima di esse consisteva nell’imporre agli “acquirenti” lo scioglimento della riserva entro tre giorni dalla data della consegna del compact disc (termine che, prima della novella, i noleggiatori imponevano come limite). Una seconda e ben più rilevante consisteva nel versamento di una cauzione di £ 3.000, da pagarsi al momento del ritiro del compact, che il rivenditore avrebbe trattenuto a titolo di penale in caso di non gradimento. Ancora, altra clausola, consisteva nel far pagare una penale di £ 1.000 per ogni giorno di ritardata consegna: un vero e proprio canone di noleggio, quindi. In alcuni casi, inoltre, le locandine pubblicitarie del rivenditore (idest del noleggiatore), nel palesare la conoscenza di disposizioni normative con il chiaro intento di fornire garanzie ai clienti, ostentavano la conformità dell’operazione agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, recante “attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali”, che disciplinano il diritto di recesso. Tale diritto, però, ed ecco l’ultima anomalia, non si applica nell’ipotesi in cui il corrispettivo dovuto dall’acquirente non superi le 50.000 lire (art. 3, 2° co., d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50); conseguentemente, il cliente dovrà acquistare compact disc per un valore minimo di 50.000 lire. Nei contratti in esame quindi, si assiste ad una strumentalizzazione dello schema tipico perché viene in concreto realizzata una divergenza consapevole tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti, indirizzata all’elusione di una norma imperativa che vieta il noleggio dei compact disc senza la preventiva autorizzazione degli aventi diritto (21). Il disposto di cui all’art. 171-quater, lett. b), che punisce chiunque conceda il supporto in uso a qualunque titolo, si può applicare solo nel caso di effettivo mascheramento dell’attività di noleggio. Non è invece applicabile sia alla vendita con patto di riscatto, sia alla vendita con riserva di gradimento, qualora i due istituti siano conformi al disposto normativo (nessuna penale o differenza tra prezzo di vendita e di restituzione, vendite per importi superiori a 50.000 lire, ecc.), non potendosi ricondurre la vendita, indipendentemente dal suo perfezionamento, nelle tipologie previste dalle concessioni a qualsiasi titolo di un supporto fonografico.
Il terzo escamotage conosciuto, utilizzato per mascherare l’attività di noleggio, è la compravendita dell’usato, peraltro utilizzata legalmente da molti esercizi commerciali (22): il compact disc viene venduto, nuovo o usato non ha importanza, e successivamente riacquistato per essere destinato nuovamente alla vendita (23). Dietro ad un prezzo di acquisto eccessivamente basso di tali supporti fonografici, si cela un’attività di noleggio, ad esempio, quando vi è la separazione delle copertine dai compact disc (per permettere una facile ed immediata scelta del supporto da noleggiare); oppure quando si scopre l’esistenza di cataloghi nei quali vengono scrupolosamente riportate le opere disponibili nell’esercizio o di schede nominative per ogni cliente su cui annotare costantemente ogni movimentazione dei compact disc concessi a nolo; ancora, nel caso vi siano tessere personali e nominative per ogni cliente, ordini di acquisto di un’unica copia di un titolo di recente pubblicazione e di successo, compact “messi in vendita” privi del cellophane protettivo, copie in bianco di contratti di adesione al noleggio con i quali il negoziante, oltre a portare a conoscenza il cliente delle condizioni generali di noleggio praticate nell’esercizio, può garantirsi contro eventuali insolvenze (24).
La formula dell’associazione culturale, infine, è l’ultimo metodo conosciuto per camuffare un’illecita attività di noleggio, sebbene i pochi casi conosciuti abbiano avuto vita relativamente breve. L’espediente consiste nel concedere a titolo di prestito i supporti in uso agli iscritti dell’associazione, previo il pagamento di una quota annuale di abbonamento, elargita al momento dell’iscrizione, nonché di una somma finalizzata all’acquisto di altri compact disc o richiesta a titolo di rimborso spese. La condotta ha rilevanza penale, esplicitamente prevista dall’art. 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, qualora la si faccia confluire nella cessione in uso a qualunque titolo degli originali, delle copie o dei supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d’autore.



(4) Il diritto d’autore è rappresentato da quel complesso di diritti che l’ordinamento giuridico attribuisce a chi sia riconosciuto autore di opere di ingegno di carattere creativo che appartengano alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia, secondo l’art. 2575 c. c., il modo o la forma di espressione. Occorre che l’opera abbia due requisiti fondamentali: un merito, sia pure modesto, in quanto, altrimenti, non avrebbe il valore creativo che giustifica la protezione; una destinazione specifica di rappresentazione intellettuale, diretta ad una comunicazione al pubblico. L’opera dell’ingegno deve essere il risultato di un’attività di carattere creativo e non di un qualunque lavoro intellettuale e deve appartenere ad uno dei campi dell’arte o della cultura indicati dall’art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633. L’autore dell’opera quindi, rende un servizio alla comunità nel momento in cui porta a conoscenza della propria opera la collettività tutta, cioè quando cerca di comunicarne il contenuto, trasposizione di una molteplicità di sentimenti, ansie, aspirazioni e gioie. Sul diritto d’autore, più diffusamente: Fabiani, Il diritto d’autore, in Trattato di diritto privato, XVIII, Torino, 1987, pag. 127; Pinna, Depenalizzazione e difese penali del diritto di autore, in Dir. autore, 1982, n. 2; Piola-Caselli, Diritto d’autore, commento alla legge 22 aprile 1941, n. 633, Torino, 1943; Sordelli, L’opera dell’ingegno, Milano, 1954.

(5) D.lgs. 16 novembre 1994, n. 685, recante: “Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il dritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale”.

(6) Direttiva CEE n. 92/100 del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente “Il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale”; recepimento 1° luglio 1994.

(7) In particolare: Fabiani, Noleggio di dischi e di videocassette e tutela dei diritti d’autore, in Dir. autore, 1984, pag. 156; Caso, Noleggio di compact disc e tutela penale del diritto d’autore, in Foro it., 1991, II, col. 679; Pastore/Müller, Noleggio abusivo di compact: violazione del diritto d’autore e illecito penale, in Dir. autore, 1992, pag. 416.

(8) Cass. Sez. III, 1° ottobre 1993, n. 1203, Massaro, 196333.

(9) Ed emessa in occasione di impugnazione di una sentenza del Pretore di Torino (10 luglio 1991, Massara e Muse, 044392), che infatti, assolveva due noleggiatori con la motivazione “non vi è alcuna norma che esclude il diritto di noleggio per l’opera di cui si abbia, nel commercio, legittimamente la disponibilità”.

(10) Da notare che la novella non utilizza l’espressione “casa discografica”, bensì “produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci” o, più brevemente, “produttore di fonogrammi”.

(11) Nel linguaggio comune e commerciale, con il termine noleggio si indicano molteplici fattispecie di rapporti giuridici non sempre riconducibili ad un’unica categoria. Da un punto di vista meramente pratico, si intende la locazione di cose mobili in generale e, più in particolare, quei rapporti di godimento dietro corrispettivo di beni mobili di scarso o limitato valore e per un lasso di tempo generalmente breve. Sul diritto di noleggio, più diffusamente: Trifone, La locazione, in Trattato di diritto privato, XI, Torino, 1987, pag. 537 e segg.; Scozzafava, Il comodato, in Trattato di diritto privato, XII, Torino, 1987, pag. 613 e segg..

(12) Sul noleggio dei supporti fonografici, più diffusamente: De Luca, In tema di diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale: facoltà di noleggio e principio dell’esaurimento del diritto, in Dir. autore, 1995, pag. 166; Zincone, Diritto dell’autore e del produttore fonografico per la locazione di compact disc, in Giur. merito, 1994, pag. 661; Pastore/Müller, Noleggio abusivo di compact: violazione del diritto d’autore e illecito penale, cit.

(13) Le case discografiche, per contro, prospettarono l’esigenza di rispettare le discrezionali scelte dal legislatore, in quanto, a loro parere, il giudice rimettente mirava ad una pronuncia di incostituzionalità per assicurare all’autore dell’opera registrata, non già il potere di vietare ad altri il noleggio, ma quello di trarre un equo compenso della suddetta attività. L’eccezione non venne accolta. Il giudice rimettente, nel sospettare la illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, ritenne che fosse in contrasto con il dettato costituzionale non tanto il mancato riconoscimento di un equo compenso in capo al titolare del diritto d’autore, quanto proprio il divieto per l’acquirente di compact disc di darli a noleggio: l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedono detto potere di divieto cui il giudice mirava in via diretta grazie ad un eventuale pronuncia di accoglimento della questione, non sembra invadere l’ambito di discrezionalità riservato al legislatore. Con un ulteriore motivo di inammissibilità, però, le case discografiche rilevarono la presenza di uno ius superveniens individuato nella direttiva CEE n. 100/92, che riconosce loro il diritto esclusivo di noleggio. In realtà più che la direttiva comunitaria, occorre in questa sede prendere in considerazione il già citato d.lgs. del 16 novembre 1994 n. 685. Ai fini della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, non sono necessari né un raffronto comparativo delle precedenti norme con quelle sopravvenute, né la restituzione degli atti al giudice a quo dal momento che l’articolo 22, 1° co., del richiamato decreto legislativo stabilisce che i rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1° luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data, sono regolati dalle disposizioni vigenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella caso in ispecie trattasi appunto di contratti stipulati anteriormente a tale data. Svariati, Il diritto di noleggio dei compact disc in una recente pronuncia della Corte Cost. nel d.lgs. n.685 del 1994, in Cass. pen., 1995, pag. 3209 e segg.

(14) Corte Cost. 6 aprile 1995, 108, in Giur. Cost., 1995, I, pag. 876.

(15) Svariati, Il diritto di noleggio dei compact disc in una recente pronuncia della Corte Cost. nel d.lgs. n.685 del 1994, cit.

(16) Il principio dell’esaurimento che il legislatore ha inserito nella novella 22 giugno 1979, n. 338, recante “Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti” non si presenta in modo così chiaro nella legge 22 aprile 1941, n. 633, anche se la dottrina meno recente lo ammetteva in linea astratta (Piola/Caselli, Codice del diritto d’autore, Torino, 1943, pag 451; Algardi, Il diritto d’autore, Milano, 1943, pag. 106; Greco/Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, Torino, 1974, pag. 151). Per una più recente documentazione sul principio dell’esaurimento, più diffusamente: De Luca, In tema di diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale: facoltà di noleggio e principio dell’esaurimento del diritto, cit..

(17) Corte Cost. 9 luglio 1986, n. 215, in Giur. Cost., 1986, I, 1, pag. 1654.

(18) Di fondamentale importanza per le opere dell’arte figurativa è il collegamento che si determina tra “corpus mysticum” e “corpus mechanicum”, che non è, come per la quasi totalità delle altre categorie di opere dell’ingegno, tale da impedire un’autonoma ed indipendente circolazione dell’opera in quello che è il suo contenuto intellettuale o del suo supporto materiale in quanto l’opera (corpus mysticum) trascende la materia che la contiene e può essere trasfusa in altro supporto (libro, disco, ecc.). L’autore dell’opera quindi, pur conservando la disponibilità dell’opera (tranne per il caso di opera in unico esemplare che sia stata sottratta all’avente diritto), a causa dell’utilizzazione fatta dal terzo in violazione del diritto, subisce un danno causato dall’illecita concorrenza alla utilizzazione normale dell’opera; all’autore viene infatti a mancare la possibilità di trarre dall’opera quelle utilità economiche che gli spetterebbero in ragione dell’esclusività del suo diritto. Sul diritto d’autore, più diffusamente: Fabiani, Il diritto d’autore, in Trattato di diritto privato, XVIII, Torino, 1987, pagg. 127 e segg.

(19) De Sanctis, La Corte Cost. e il diritto d’autore, in Dir. autore, 1996, pag. 428.

(20) Il patto di riscatto, che introduce nella vendita una condizione risolutiva (perché cancella gli effetti della vendita) e potestativa (perché dipende dalla volontà del venditore), produce l’immediato ritorno della proprietà del bene, alla scadenza del termine stabilito, senza bisogno di un’apposita manifestazione di volontà del compratore e anzi, eventualmente, anche contro la sua volontà. Sul patto di riscatto, più diffusamente: Vassalli, Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1972, pag. 570; Carpino, La vendita con patto di riscatto, in Trattato di diritto italiano, XI, Torino, 1987, pag. 267 e segg..

(21) Terracina, Brevi considerazioni in ordine alla vendita di compact disc con riserva di gradimento, in Dir. autore, 1995, pag. 101.

(22) L’attività di compravendita dell’usato è perfettamente legale in quanto il diritto di vendita si esaurisce con la prima vendita.

(23) La vendita di materiale fonografico usato è regolarmente effettuata da molti commercianti, ma la valutazione che tale materiale usato subisce, è decisamente bassa; generalmente si aggira intorno ad 1/3 del prezzo di copertina onde poter effettuare la vendita a 2/3 del prezzo di copertina. In questo caso la situazione è molto diversa: la valutazione, che maschera un’attività di noleggio non è mai di 1/3, bensì di un prezzo leggermente inferiore al prezzo al pubblico, generalmente di 3.000 o 4.000 lire. Sulla compravendita di materiale fonografico usato, più diffusamente: Livi, Il noleggio di compact disc e la produzione illecita di bootleg, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, 1995, 2, pag. 34.

(24) Una buona attività investigativa si può sviluppare grazie all’acquisizione di elementi probatori di tipo documentale (attraverso l’esame del materiale informatico e fiscale acquisito presso gli esercizi commerciali), supportata da una riproduzione fotografica degli elementi indiziari presenti nei negozi (locandine indicanti le tariffe per ogni giorno di trattenimento dei compact disc) e da controlli incrociati realizzati presso studi notarili ed uffici della pubblica amministrazione (per la visione degli atti costitutivi e delle licenze al commercio). Sulle metodologie operative di contrasto al noleggio, più diffusamente: Quattrocchi, Sistemi di frode nel settore della pirateria musicale - Un’esperienza operativa di contrasto al noleggio abusivo di compact disc, in Rivista della Guardia di Finanza, n.4, anno 1998.

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