Alcune riflessioni sulla pirateria musicale
Parte 1: Premessa


Pubblicato sul periodico giuridico Rivista di Polizia. Rassegna di dottrina tecnica e legislazione, Santa Maria Capua Vetere, 2000, n. III-IV, 191 ss. Pubblicato su A&B per gentile concessione dell'autore.

Il fenomeno della pirateria fonografica si concretizza in un’attività di utilizzazione dell’opera dell’ingegno e dei relativi supporti, operata senza il consenso degli autori o per essi della S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) (1), nonché dei titolari dei diritti connessi (artisti interpreti, esecutori, produttori, ecc.) (2). La condotta che più frequentemente, perlomeno nell’accezione più comune, si identifica con il fenomeno della pirateria fonografica, è la illecita riproduzione e commercializzazione di supporti fonografici (dischi, musicassette, compact disc), sebbene in passato siano emerse altre forme di pirateria, come il noleggio e la produzione di registrazioni dal vivo (altrimenti note con il termine bootleg) (3).

L’illecita riproduzione di supporti fonografici, che ormai da tempo sta destando vive preoccupazioni per la sua crescente diffusione nazionale, ha subito un veloce incremento a causa del consistente sviluppo tecnologico che ha interessato l’industria discografica. L’enorme e scomodo 33 giri, infatti, prestigioso baluardo musicale degli anni ‘60, ‘70 e ‘80, e attualmente oggetto di culto di una ristretta cerchia di caparbi collezionisti, è stato velocemente soppiantato dal compact disc, le cui caratteristiche (elevata resa sonora, limitata soggezione all’usura e al deterioramento, facilità di duplicazione, ecc.), hanno spinto numerosi soggetti ad intraprendere attività altamente lesive dei diritti d’autore, degli artisti e delle case discografiche. Tale sviluppo, oltre a sottrarre risorse agli operatori sopra menzionati, provoca negativi riflessi all’immagine del nostro Paese, come testimoniato anche da recenti critiche espresse da alcuni organi di stampa nazionale e straniera. L’argomento, peraltro, è di interesse internazionale tenuto conto che, laddove il problema è largamente sentito, come in Gran Bretagna e negli Stati Uniti ad esempio, Paesi che vantano un ricca e cospicua tradizione musicale, si registra un forte desiderio di opposizione ai fenomeni illegali che danneggiano il diritto d’autore (4) in campo musicale, non solo da parte degli addetti ai lavori (case discografiche, produttori, ecc.), ma anche, e soprattutto, dallo stesso legislatore. I Governi dei suddetti paesi infatti, si stanno opponendo a fenomeni fortemente lesivi degli interessi dei titolari di diritti in campo musicale, artisti, autori, esecutori, interpreti e case discografiche, che subiscono ogni anno ingenti danni a causa dell’attività abusiva del noleggio di compact disc, alla pubblicazione di copie perfettamente conformi alle cassette e ai compact disc originali, alla produzione illecita di registrazioni di concerti prodotti senza alcuna autorizzazione dell’artista.
Perlomeno in due occasioni l’Italia ha attirato le attenzioni di numerosi paesi stranieri, soprattutto quelli dell’Unione Europea, istituzione così sensibile alle differenze culturali e soprattutto legislative dei propri Stati membri: prima del 1994, per la situazione di impunità di cui godevano noleggiatori di compact disc e produttori di bootleg, sanata solo con un decreto del 1994 (5) emanato a seguito di una direttiva comunitaria (6); più recentemente quando, scomparsi quasi definitivamente i fenomeni del noleggio e della produzione dei bootleg, è emersa la piaga della duplicazione di supporti fonografici.



(1) Il diritto d’autore è tutelato, ancorché non in modo necessario, dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori), una società organizzata a base associativa alla quale aderiscono autori, editori ed altri titolari (in via originaria o derivata) di diritti d’autore sulle opere affidate alla tutela del sodalizio. La funzione essenziale della S.I.A.E. consiste nell’effettuare attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti d’autore dei propri associati. Tale esercizio di intermediazione si concretizza fondamentalmente in tre tipi di attività: la concessione delle licenze e delle autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere tutelate; la riscossione dei relativi compensi; la ripartizione agli aventi diritto dei proventi incassati. Sebbene tale funzione le sia assegnata in via esclusiva per legge (salvo che per alcuni diritti), l’iscrizione alla S.I.A.E. non è affatto obbligatoria; è necessaria per autori ed editori che non intendono esercitare direttamente i diritti relativamente a talune utilizzazioni pubbliche delle loro opere. La figura dell’autore è distinta da quella dell’esecutore: l’autore è l’artefice dell’opera dell’ingegno; l’esecutore, o artista, è colui che esegue l’opera di cui altri è autore. L’art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, infatti, considera, a determinati fini, artisti interpreti ed artisti esecutori, gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, o eseguono in qualunque modo, opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Autore ed esecutore possono altresì coincidere in un unico soggetto; anche in questo caso la S.I.A.E. tutela solamente la figura dell’autore e il soggetto riceve tutela solo in quanto autore. Sulla S.I.A.E., più diffusamente: Pastore, La S.I.A.E. e la pirateria fonovideografica e del software, in Dir. autore, 1994, pag. 235; Vitullo, L’autore e la S.I.A.E. (opuscolo informativo a cura della S.I.A.E.), Roma, 1988; AA.VV., Che cosa è la S.I.A.E. (opuscolo informativo a cura della S.I.A.E.), Roma, 1990; Statuto della società italiana degli autori ed editori, S.I.A.E., Roma, 1993.

(2) I diritti dell’esecutore vengono tutelati dall’I.M.A.I.E. (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), che ha il compito, affidatogli dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93 - recante “norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro” - di riscuotere, gestire e ripartire i proventi a favore degli aventi diritto (ai sensi dell’art. 73, 1° co., della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni) o, più genericamente, ha il compito di tutelare e di amministrare i diritti degli artisti interpreti o esecutori derivanti dalla registrazione, dalla duplicazione, dalla diffusione e comunque dalla utilizzazione di dischi fonografici e di qualunque altro supporto atto alla riproduzione di suoni, di voci e di immagini. L’I.M.A.I.E. fu costituito nel 1977 sull’onda dell’esperienza di altri organismi similari costituiti da lungo tempo nei Paesi aderenti la Convenzione Internazionale di Roma del 1961. Sull’I.M.A.I.E., più diffusamente: AA.VV., I.M.A.I.E., ed. I.M.A.I.E., Roma, 1992. Sui rapporti tra autori, artisti e fonografici, più diffusamente: SORDELLI, L’opera dell’ingegno (in particolare le parti I e II), Milano, 1954; Bertani, L’evoluzione dei rapporti tra autori, artisti e fonografici, in Dir. autore, 1994, pag. 195.

(3) Sul “bootleg”, cfr. nota 36.

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